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Alfa Formazione

Corso di aggiornamento per addetti al carrello elevatore semovente con conducente a bordo

L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, prevede che l’abilitazione all’uso delle attrezzature sia rinnovata ogni 5 anni, attraverso la partecipazione a specifico corso di aggiornamento della durata di almeno 4 ore.

OBIETTIVI

Mantenere aggiornata l’abilitazione all’uso delle attrezzature specifiche in conformità alle richieste dell’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e del punto 6 dell’Accordo Stato Regioni sancito il 22/02/2012.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che sono in possesso dell’abilitazione all’uso di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo di qualsiasi tipologia.

DOCENTI

I docenti sono in possesso di esperienza documentata sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro, secondo il D.I. 6/3/2013, e in possesso di esperienza professionale pratica documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature specifiche.

CONTENUTI DEL CORSO IN DETTAGLIO

Il presente corso di aggiornamento formativo è conforme:

  1. ai contenuti del punto 6.2 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (che specifica che il corso di aggiornamento per “carrellisti” deve avere durata di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici)
  2. alle indicazioni della Circolare n. 12 del 11/3/13 del Ministero del Lavoro che riconosce “la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità”.

 

Nota: in riferimento all’allegato A  “Indirizzi e requisiti minimi dei corsi” dell’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, nel solo caso si decida di svolgere la parte pratica “in campo” si ricorda che:

  1. numero dei partecipanti per ogni corso è massimo 24 unità;
  2. per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi).

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