Nuovi Decreti Antincendio (attuativi art.46 Dlgs. 81/08 Ex DM 10/03/98)
Tratto dal libro “Infortunio sul lavoro? Non fare lo struzzo!” dell’Ing. Claudio Delaini esperto di infortunistica e macchine.
Il D. Lgs. 81/08, testo unico sulla sicurezza sul lavoro, nell’art.2 fornisce una chiara definizione di lavoratore, ovvero ”persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.”
Il Datore di lavoro, secondo le indicazioni dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08, deve provvedere alla formazione di tutti i lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. In particolare, l’Accordo Stato Regioni prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”.
Per tutti i settori la formazione “generale” ha durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
OBIETTIVI
Adempiere agli obblighi di formazione previsti dagli art. 20 e 37 del D.Lgs 81/08 e consentire ai lavoratori di conoscere nel dettaglio i concetti di rischio, danno, prevenzione e i relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutto il personale in carico all’azienda, in particolare ai lavoratori definiti dall’art.2 del Dlgs 81/08. I neoassunti devono essere formati entro 60 gg. dall’inizio dell’attività lavorativa.
DOCENTE
I docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in possesso dei requisiti del docente formatore in ambito sicurezza secondo il D.I. 6/3/2013, che hanno maturato specifica esperienza nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sono in grado di fornire ai partecipanti elementi didattici di carattere teorico e pratico, con esempi tratti dall’esperienza lavorativa.
AGGIORNAMENTO
Il corso costituisce credito formativo permanente. Per i lavoratori già in possesso dell’attestato di Formazione Generale, è possibile fruire anche del solo modulo di Formazione Specifica.
Al termine del corso, previa frequenza del 90% delle ore di formazione previste, si accede al test finale che consente il rilascio dell’attestato di partecipazione.
Tratto dal libro “Infortunio sul lavoro? Non fare lo struzzo!” dell’Ing. Claudio Delaini esperto di infortunistica e macchine.
Tratto dal libro “Infortunio sul lavoro? Non fare lo struzzo!” dell’Ing. Claudio Delaini esperto di infortunistica e macchine.
Il corso di formazione per Formatori sui temi della sicurezza ha una durata di 24 ore ed è rivolto a Formatori sulla sicurezza, RSPP, ASPP e consulenti per la sicurezza che svolgono attività di formazione.
Il corso di Formazione per RSPP/ASPP – Modulo C ha una durata di 24 ore ed è rivolto chiunque intenda acquisire la formazione necessaria per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Il corso di Formazione per RSPP/ASPP – Modulo B ha una durata di 48 ore ed è rivolto chiunque intenda acquisire la formazione necessaria per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).
Il corso di Formazione per RSPP/ASPP – Modulo A ha una durata di 28 ore ed è rivolto chiunque intenda acquisire la formazione necessaria per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).