Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48
All’art. 14 del decreto legge n.48 del 4/5/23, anche detto Decreto Lavoro, sono state proposte modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le quali dovranno essere confermate o modificate entro 60 giorni dall’emanazione.
Le proposte riguardano:
- 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: La sorveglianza sanitaria potrà essere svolta ogniqualvolta ne emerge la necessità in seguito alla valutazione dei rischi, non solo nei casi previsti dal decreto
- 21. Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi: Anche i lavoratori autonomi eventualmente impiegati nelle attività di cantiere, dovranno utilizzare adeguate e idonee opere e installazioni provvisionali conformemente a quanto richiesto dal Titolo IV (ad esempio ponteggi, parapetti temporanei ecc.)
- 25. Obblighi del medico competente: La cartella sanitaria in possesso al lavoratore in uscita da un’azienda, verrà consegnato dallo stesso al medico competente dell’azienda successiva al fine di acquisire i dati sanitari precedenti. Inoltre, il medico competente che dovrà assentarsi dal proprio incarico per giustificati e validi motivi, dovrà individuare e formalizzare per iscritto il proprio sostituto in possesso dei requisiti
- 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: Gli enti formatori saranno responsabilizzati maggiormente sulla verifica e rispetto della normativa di riferimento, in applicazione anche agli Accordi Stato Regione
- 71. Obblighi del datore di lavoro: Per l’effettuazione delle verifiche periodiche su attrezzature di lavoro ex Allegato VII (carroponte, PLE, ecc.), viene confermata la possibilità per il Datore di Lavoro di avvalersi liberamente di ASL o soggetti privati incaricandoli direttamente. Resta però la prima verifica periodica in capo a INAIL
- 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso: Chiunque prenda a noleggio un’attrezzatura, anche non datore di lavoro, dovrà autocertificare al noleggiatore che gli utilizzatori sono formati ed addestrati all’uso. Non sarà quindi più necessario presentare gli attestati formativi al noleggiatore
- 73. Informazione, formazione e addestramento: Anche i datori di lavoro che utilizzano attrezzature per le quali è necessaria una adeguata formazione ed addestramento (ad esempio carroponte, attrezzature particolari, ecc.) dovranno essere formati ed addestrati all’uso in sicurezza. Si precisa che tale nota era già valevole per le attrezzature per le quali serve un’abilitazione specifica, ad esempio trattori, gru, carrello elevatore (Accordo Stato Regioni 2012). Prevista sanzione in mancanza di ciò.
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