Emergenza Covid 19: Dalle Regioni nuove disposizioni per la gestione dei rifiuti
L’articolo 191 del D.lgs. 152/06 dispone che il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti.
La Regione Emilia-Romagna quindi, sulla base delle indicazioni fornite
- dalla circolare dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 12/03/2020
- dal documento “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – emergenza COVID-19”, approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale in data 23 marzo 2020;
- dalla circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2020 (prot. n. 22276);
con l’ordinanza n. 57 del 03/04/2020 – Disposizioni in materia di trasporti, rifiuti e sanità privata – interviene adottando le seguenti misure:
- nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e di elaborazione dei Piani di emergenza, di cui all’art. 26-bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, i titolari degli impianti già autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possono incrementare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, sino ad un massimo del 50% nel rispetto delle prescrizioni riportate nella delibera stessa, ovvero
- garantire spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito al fine di scongiurare pericoli di incendi;
- garantire, oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti stoccati;
- prevedere sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene, laddove necessario nel caso di stoccaggio di rifiuti organici;
- idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a separare i quantitativi di rifiuti oggetto della presente disposizione rispetto al quantitativo ordinario;
La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06, ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.
I titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero che intendono avvalersi delle deroghe fissate con il presente decreto devono inviare apposita Comunicazione in cui vengono esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga nonché il soddisfacimento delle ulteriori prescrizioni sopra riportate.
Tale comunicazione deve essere inviata a Prefettura, ARPAE, Comune, AUSL, Vigili del fuoco;
- in deroga al punto 2, lettera b), comma 1 dell’articolo 183 del D.lgs. n. 152/06 e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi viene consentito il “deposito temporaneo” di rifiuti fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi, di cui non più di 20 metri cubi di rifiuti pericolosi. Il termine di durata del deposito temporaneo, anche laddove il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, non può superare i 18 mesi;
- i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, siano assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati.
- a fronte delle deroghe concesse con il presente decreto non siano dovuti eventuali adeguamenti relativi alle garanzie finanziarie
- Le disposizioni del presente decreto relativo ai rifiuti trovino applicazione dalla data di approvazione del presente atto fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
Sulla stessa linea della Regione Emilia-Romagna anche altre regioni italiane hanno adottato strumenti specifici per fronteggiare l’emergenza, quali ad esempio Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia Lazio Molise.
Importante sottolineare che modalità tempi e aumenti delle possibilità di stoccaggio e deposito temporaneo variano da Regione a Regione pertanto sarà necessario in caso di necessità verificare puntualmente la norma prevista dall’ente territorialmente competente.