Emergenza epidemiologica covid-19: proroghe di adempimenti a carattere ambientale a livello nazionale, in regione Lombardia, in regione Emilia Romagna
PROROGHE A LIVELLO NAZIONALE
In base al DL 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per il settore Ambientale si segnalano in particolare gli articoli 103 e 113:
Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
- Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
- Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)
- Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
- presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
- presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
- versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
PROROGHE DELLA REGIONE LOMBARDIA
In base al Bollettino Ufficiale – Serie Ordinaria n. 12 – Giovedì 19 marzo 2020
Il Dirigente della Struttura Autorizzazioni Ambientali decreta:
di approvare le seguenti misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni A.I.A., in considerazione delle misure urgenti adottate a livello nazionale per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID – 19 nel territorio di Regione Lombardia:
- a) differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere, ai sensi dell’art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, alla comunicazione, mediante ’inserimento nell’applicativo «AIDA», dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell’anno solare 2019;
- b) sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell’obbligo di compilazione dell’applicativo di Regione Lombardia ‘Modulistica IPPC on line’ in occasione della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A.;
- c) sospensione fino al 30 aprile 2020 (salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale) degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A. con particolare riferimento a quelli effettuati mediante ricorso a personale di società specializzate esterne
PROROGHE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
In base alla Delibera della REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 211 del 16/03/2020, Differimento dei termini Adempimenti AIA-AUA
La Regione Emilia-Romagna, con la Delibera n. 211 del 16 marzo 2020 ha fornito indicazioni operative relativamente alle scadenze previste negli atti autorizzativi AIA, AUA e dal regolamento Regionale n.3/2017 nel periodo a decorrere dal 23 febbraio fino al termine di validità delle misure restrittive atte al contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
In particolare, si segnale che:
- le frequenze assegnate agli autocontrolli, previste per il monitoraggio delle prestazioni ambientali dell’installazione o dell’impianto in condizioni normali di esercizio, non sono da considerarsi tassative. Nel caso di impossibilità ad effettuare alcuni degli autocontrolli previsti durante il periodo in cui si applicano le misure restrittive, l’azienda dovrà comunicare tale circostanza al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE (SAC) e gli autocontrolli suddetti dovranno essere effettuati successivamente al termine dell’efficacia delle misure, in modo che il numero annuale di autocontrolli sia rispettato;
se si verificano circostanze legate all’emergenza che impediscono all’azienda il rispetto dei termini per le comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati, compreso il report annuale AIA e la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica ex art. 15, comma 10, del R.R, 3/2017, il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente, entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data presunta entro la quale si ritiene sarà possibile adempiere. Tali comunicazioni, sono da intendersi come richieste di modifica non sostanziale ed automaticamente accettate dagli uffici. Per agevolare tali comunicazioni sarà possibile l’invio, oltre che con le modalità telematiche ordinariamente previste, anche tramite PEC al Servizio autorizzazione e concessioni (SAC) competente per territorio. Non è dovuta alcuna tariffa istruttoria. Le stesse modalità di cui sopra sono da ritenersi valide per prescrizioni che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento programmati, l’attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali.
- qualora sia stata fissata una data per la presentazione del “riesame”, e sussistano circostanze che impediscano all’azienda il rispetto dei termini previsti, il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data entro la quale si ritiene sarà possibile presentare la documentazione. Il termine per la presentazione del riesame si intende prorogato alla nuova data comunicata dal gestore.
- Inoltre, la realizzazione degli adempimenti è fissata nei seguenti termini massimi, decorrenti dalla data di cessazione dell’efficacia delle restrizioni disposte:
- 60 giorni nel caso di campionamenti(autocontrolli);
- 90 giorni nel caso di attivazione di impianti;
- 30 giorni nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni; elaborazione dati e redazioni di Piani (vedi PUA).