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Indicazioni operative sugli adempimenti concernenti la limitazione delle emissioni in atmosfera di “sostanze pericolose” per impianto soggetti ad autorizzazioni di carattere generale

Nell’ambito delle misure finalizzate al miglioramento della qualità delle emissioni e, più in generale alla sostituzione di particolari sostanze e miscele “classificate pericolose”, l’art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 nella sua ultima formulazione, oltre alle prescrizioni previste per gli impianti soggetti ad “autorizzazioni ordinarie”, ha ripercussioni anche sugli impianti e sulle attività già autorizzate attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

Qualora, infatti, i suddetti impianti ed attività ricadessero in quanto disposto dal comma 4 dell’art. 272 così come riformulato dal D.Lgs. 102/2020 (“Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC), ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele”) i gestori saranno tenuti a presentare una istanza ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e, quindi, un’AUA entro il 28 agosto 2023 in base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2020.

 

I consulenti del Settore Ambiente sono a disposizione dei clienti con contratto/convenzione di assistenza in essere sulla tematica in oggetto, per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti.

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