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NUOVE REGOLE DI ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Il Decreto Ministeriale 383 del 6.10.2022 apporta modifiche importanti al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, che regolamenta l’accensione ed il funzionamento degli impianti di climatizzazione invernale ed estivo.

In particolare, il DM 383/2022 prevede, per la sola stagione invernale 2022-2023, le seguenti limitazioni di accensione e funzionamento dell’impianto di riscaldamento:

 

TEMPERATURE DI FUNZIONAMENTO

  • Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
    • 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
    • 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
  • Tali limitazioni non si applicano:
    • agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
    • agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria di cui al DPR n.74/2013, basate su elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d’uso;
    • agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
    • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

 

PERIODO E ORARI DI ACCENSIONE DEL RISCALDAMENTO

  • L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
    • Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
    • Zona B: ore 8 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
    • Zona C: ore 10 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
    • Zona D: ore 12 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
    • Zona E: ore 14 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
    • Zona F: nessuna limitazione.
  • Tali limitazioni orarie non si applicano:
      • agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
      • alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
      • agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
      • agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
      • agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

 

DURATA GIORNALIERA DI ATTIVAZIONE IMPIANTI

  • La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
  • Tali limitazioni non si applicano:
    • edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
    • impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste per gli orari di accensione, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
    • impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione;
    • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili

 

ENEA ha inoltre pubblicato un Vademecum contenente le indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/le-indicazioni-enea-per-l-attuazione-del-piano-nazionale-di-contenimento-dei-consumi-di-gas-naturale.html

 

OBBLIGATORIETÀ DIAGNOSI ENERGETICHE 2023

Il Decreto Legislativo 102/2014 ha introdotto, con l’articolo 8, l’obbligatorietà allo svolgimento di Diagnosi Energetiche da parte di grandi imprese e imprese a forte consumo di energia con scadenza quadriennale.

Nel 2023 quindi sarà necessario aggiornare le Diagnosi Energetiche svolte nel 2019.

Si ricorda inoltre che, a seguito della prima Diagnosi, deve essere implementato da parte dell’azienda un sistema di monitoraggio atto a coprire le percentuali di monitoraggio dei consumi, così come indicato nei “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese” pubblicati a novembre 2016.

 

OBBLIGATORIETÀ PSCL (PIANO SPOSTAMENTI CASA LAVORO)

Le Aziende con più di 100 Lavoratori aventi sede in un comune con più di 50.000 abitanti in ottemperanza alla normativa in vigore (DL 77/20 e del Decreto 12 maggio 2021) devono redigere e mantenere aggiornato il Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL),

Il settore Engineering di Alfa Solutions vanta un’esperienza pluriennale nel settore della mobilità ed è in grado di supportare aziende e amministrazioni pubbliche nella progettazione e pianificazione dei trasporti casa-lavoro dei propri dipendenti.

Con il nostro supporto potrete adempiere agli obblighi di legge che prevedono, tra l’altro, di redigere/aggiornare il PSCL entro il 31 dicembre di ogni anno, nel rispetto delle Linee Guida Ministeriali pubblicate in agosto del 2021.

Inoltre, qualora all’interno della azienda non fosse presente la figura del Mobility Manager, la cui nomina è anch’essa obbligatoria, avrete la possibilità di delegare un professionista della nostra azienda.

 

Alfa Solutions si rende disponibile per dare il supporto necessario alle Aziende.

 

Per eventuali richieste di chiarimento o supporto contattare

Dott. Federico Fontanili

E-mail: federico.fontanili@alfa-solutions.it

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