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NUOVE CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESENZIONE DALLA NOMINA DEL CONSULENTE ADR (TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA)

Facendo seguito a quanto anticipato nella ns. Circolare N°12/2023 , informiamo che il legislatore italiano è giunto alla pubblicazione del tanto atteso Decreto Ministeriale che va a ridefinire le condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR, abrogando il precedente DM 4 luglio 2000 e le relative disposizioni attuative.

Il 20 settembre 2023 è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DM 7 agosto 2023 , che individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento o scarico, di merci pericolose su strada, possono essere esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

Il nuovo DM distingue le possibilità di esenzione dalla nomina del Consulente ADR nei seguenti casi:

  1. per natura del trasporto, limiti quantitativi per imballaggio o disposizioni speciali
  2. per trasporti in colli
  3. per spedizioni occasionali, con trasporto alla rinfusa o in cisterna
  4. per esclusione dal campo di applicazione

 

I consulenti del Settore Sicurezza Merci sono a disposizione dei clienti con contratto/convenzione di assistenza in essere sulla tematica in oggetto, per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti.

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