REGOLAMENTO (UE) 2020/878 SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA: IL 31 DICEMBRE 2022TERMINA IL PERIODO TRANSITORIO
Il 31 dicembre 2022 termina il periodo transitorio in cui le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) conformi al Regolamento (UE) 2015/830 potranno continuare ad essere fornite. Dal 1° gennaio 2023 dovrà essere obbligatoriamente applicato il Regolamento (UE) 2020/878, che modifica l’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza”.
Tra le principali novità:
- Identificatore del prodotto: per determinate sostanze/miscele pericolose non imballate l’identificatore unico di formula (UFI) dovrà essere riportato al punto 1.1 della SDS.
- Le SDS dovranno includere le prescrizioni specifiche relative alle nanoforme introdotte dal Regolamento (UE) 2018/1881.
- Nelle sezioni 2, 11 e 12 compariranno informazioni specifiche per le sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini).
- Se disponibili, i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione (M) e le stime di tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dovrebbero essere indicati in sezione 3.
- La sezione 9 dovrà contenere un numero di dati/informazioni relativi a proprietà fisiche e chimiche significativamente superiore.
- Saranno integrate le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).
I consulenti di Settore sono a disposizione dei clienti con contratto/convenzione di assistenza in essere sulla tematica in oggetto, per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti.