Ultime novità: Adempimenti Normativi
ESIGENZE ECONOMICHE, TUTELA GIUDIZIALE E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA: QUALE BILANCIAMENTO?
Un recente provvedimento del Garante (doc. web n. 9861827) offre la possibilità, ancora una volta, di focalizzare l’attenzione sulla gestione degli account di posta elettronica ed evidenziare gli aspetti leciti e quelli illeciti legati a tale gestione.
Nel caso di specie, una società con sede a Reggio Emilia aveva aperto un indirizzo di posta elettronica per una collaboratrice esterna, che avrebbe dovuto curare i contatti con i potenziali clienti conosciuti a una fiera di settore. A seguito dell’interruzione dei rapporti con la lavoratrice, l’azienda aveva mantenuto attivo l’account, impostando l’inoltro delle comunicazioni in entrata all’indirizzo e-mail di un’altra risorsa aziendale (in particolare: il direttore commerciale). La ex lavoratrice aveva dapprima chiesto all’azienda di chiudere il proprio account e successivamente presentato reclamo all’Autorità. La Società ha difeso la propria condotta dichiarando la sussistenza di una duplice esigenza; da un lato, “non interrompere ex abrupto i contatti con i clienti che la [reclamante] aveva contattato agendo per conto [della Società]”, dall’altro, conservare la corrispondenza relativa all’account per difendere un proprio diritto in sede giudiziale (infatti, l’azienda aveva instaurato un giudizio, davanti al Tribunale di Reggio Emilia, per accertare la responsabilità precontrattuale della lavoratrice). L’Autorità ha ribadito come, secondo il proprio costante orientamento, è sempre necessario operare un bilanciamento tra le esigenze economiche dell’azienda e la tutela della corrispondenza dell’interessata. Alla luce di tali considerazioni la Società avrebbe dovuto, innanzitutto, attivare un sistema di risposta automatico con il quale fornire, a eventuali mittenti, indirizzi di posta alternativi, senza predisporre alcun inoltro delle e-mail. In secondo luogo, il Garante ha ritenuto che la visualizzazione (da parte dell’azienda) della corrispondenza della reclamante – pervenuta ed inviata durante la collaborazione con la medesima – sia avvenuta in assenza di una idonea base giuridica, osservando come “il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto in giudizio non possa comportare un aprioristico annullamento del diritto alla protezione dei dati personali riconosciuto agli interessati considerato, tra l’altro, che il contenuto dei messaggi di posta elettronica – come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati – riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente”.
GARANTE PRIVACY: EMANATO IL NUOVO PIANO ISPETTIVO GENNAIO-GIUGNO 2023
Il Garante per la protezione dei dati personali ha deliberato le tematiche sulle quali indirizzerà la propria attività ispettiva per il primo semestre dell’anno.
In particolare, sempre coadiuvato dal nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, l’Autorità si concentrerà, in primo luogo, al completamento delle attività iniziate nel secondo semestre 2022, con particolare riguardo a:
- verifiche sui gestori dell’identità digitale e sui fornitori di servizi che utilizzano SPID e CIE (anche ad uso professionale o per minori) nell’ambito di servizi online offerti anche mediante APP da parte delle pubbliche amministrazioni;
- verifiche sulla corretta implementazione delle Linee guida sui cookie e gli altri strumenti di tracciamento anche attraverso lo strumento degli accertamenti online;
- prosecuzione delle verifiche in materia di trattamento di dati personali attraverso attività di telemarketing e tessere di fidelizzazione.
I consulenti di Settore sono a disposizione dei clienti con contratto/convenzione di assistenza in essere sulla tematica in oggetto, per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti.