ULTIME NOVITA' IN MATERIA AMBIENTALE
BIOMASSE COMBUSTIBILI, OK DEL MASE A “LEGNO INCOLLATO”
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha firmato il decreto che inserisce il legno lamellare in forma di cippato trattato con colle viniliche o poliuretaniche o melaminiche, ottenuto da residui di legno provenienti da processi di lavorazione del legno, nell’elenco delle biomasse utilizzabili come combustibile ai sensi della Parte V del Dlgs 152/2006“Codice ambientale” (allegato X, parte II, Sezione 4).
SOTTOPRODOTTI – DIMOSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELL’ESCLUSIONE DAL REGIME DEI RIFIUTI
La Corte di Cassazione con sentenza 15449/2023, chiamata a pronunciarsi sul ricorso contro la sentenza di un Tribunale siciliano che dichiarava l’imputato colpevole del reato di deposito incontrollato di rifiuti (pastazzo di agrumi) ex articolo 256, comma 2 del Dlgs 152/2006 ribadisce ancora una volta quanto stabilito dal D,lgs 152/06 ovvero che le condizioni di sussistenza per la qualificazione di sottoprodotto e la conseguente esclusione dalla parte IV sui rifiuti devono essere dimostrate da chi ne invoca l’applicazione e mantenute durante tutte le fasi, dalla produzione fino all’utilizzo del materiale.
I consulenti del Settore Ambiente sono a disposizione dei clienti con contratto/convenzione di assistenza in essere sulla tematica in oggetto, per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti.
REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI, CUSTODIA OBBLIGATORIA IN STABILIMENTO
È punita con sanzione amministrativa la conservazione dei registri di carico e scarico in luoghi diversi da quelli previsti ex Dlgs 152/2006 (impianti di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento rifiuti).
Con risposta ad interpello 3 maggio 2023 n. 70069, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, pronunciandosi sul quesito posto da una Provincia in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 258, comma 2, Dlgs 152/2006, che punisce chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto i registri di carico e scarico di cui all’articolo 190 del Dlgs 152/2006, ha chiarito che il registro deve essere conservato in uno dei luoghi espressamente indicati dalla norma e dunque presso l’impresa ove avviene la produzione, stoccaggio, recupero e/o smaltimento dei rifiuti ovvero, per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti ed intermediari, presso la sede operativa. Con l’unica eccezione per i registri relativi ad impianti dismessi o non presidiati che possono essere conservati anche nella sede legale del gestore dell’impianto.
MODALITÀ ALTERNATIVA DI DIMOSTRAZIONE DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI TRAMITE L’ESIBIZIONE DELL’ATTESTATO QR CODE
Con deliberazione 13 febbraio 2023, n. 1 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha stabilito nuove modalità di dimostrazione dell’iscrizione alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo.
Secondo l’art. 1 della delibera, dal prossimo 15 giugno 2023, in alternativa all’esibizione del provvedimento d’iscrizione, con le modalità fino ad oggi consentite, le imprese e gli Enti possono a scelta dimostrare la loro iscrizione e rendere disponibili i contenuti della propria autorizzazione all’Albo nazionale gestori ambientali esibendo l’apposito attestato — QR code (in formato digitale o cartaceo) leggibile tramite applicazione per dispositivi mobili messa a disposizione per le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo.
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