FIR digitale (xFIR)

dal 13 febbraio 2026

12/02/2026

Tempo di lettura: 1min

Decreto Direttoriale n. 25 del 05 febbraio 2026

 

Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 05 febbraio 2026 sono state approvate le “Modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale da adottare sia nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sia in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzate dall’operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza”. Il decreto stabilisce quali misure di emergenza e/o di mitigazione gli operatori devono/possono adottare nei casi succitati.

 

In particolare:

- l'Allegato 1dettaglia le modalità operative in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI, coprendo l'impossibilità di vidimare, emettere o integrare il FIR durante il trasporto o in fase di accettazione, la trasmissione dei dati al Registro, la restituzione della copia completa del FIR digitale e l'uso del certificato di firma remota e dei dispositivi mobili. Le procedure alternative previste dall’Allegato 1 decorrono solo dall'apertura dell'evento di indisponibilità, comunicato nella sezione "Avvisi" del portale RENTRI dalla Direzione generale ECB;

 

- l'Allegato 2 riguarda invece le procedure da adottare in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale, con le stesse tipologie di difficoltà previste dall'Allegato 1 e l'aggiunta della possibilità di allegare una dichiarazione specifica al FIR digitale, come indicato nell'Appendice dell'Allegato.

 

 

Il provvedimento aggiorna e integra le precedenti istruzioni del Decreto Direttoriale 30 ottobre 2025, n. 319, relative alla gestione dei FIR cartacei, all'indisponibilità dei servizi di supporto RENTRI e all'interoperabilità con i sistemi gestionali degli operatori, garantendo continuità e sicurezza nella tracciabilità dei rifiuti anche in situazioni di emergenza.

 

 

Il Decreto e gli allegati sono consultabili sul sito del RENTRI, dalla sezione “Decreti direttoriali”, “Modalità operative”: LINK

 

 

Per ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti, rimane a disposizione il Settore Ambiente di Alfa Solutions.

FIR digitale (xFIR) e coordinamento con obblighi documentali ADR

 

Dal 13 febbraio 2026 una buona parte dei soggetti che, a vario titolo, gestiscono rifiuti, dovrà utilizzare il Formulario di Identificazione digitale (xFIR) secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 8 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n. 59. Questa modifica, per l’appunto, riguarda il formato con cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla normativa ambientale e non modifica quanto già previsto dalla disciplina sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR) in merito agli obblighi documentali.

 

In particolare, il capitolo 5.4 ADR suggerisce che lo standard in cui debbano essere emessi i documenti di trasporto ADR sia il cartaceo. In alternativa, è previsto l’utilizzo di tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o scambio di dati informatizzati (EDI) purché lo speditore sia comunque in grado di fornire al trasportatore queste informazioni come documento cartaceo.

 

Per quanto riguarda il trasporto di rifiuti, è prassi nazionale che il documento di trasporto ADR coincida con il FIR, opportunamente integrato con le informazioni richieste da ADR ed eventuale documentazione aggiuntiva.

 

In merito al nuovo sistema digitale xFIR, le Autorità competenti non hanno ancora chiarito se questo possa o meno costituire una delle due tecniche EDP o EDI citate sopra e quindi se possa costituire documento di trasporto ADR. In ogni caso, resta obbligatorio che il documento di trasporto ADR sia sempre disponibile durante il tragitto, sia per le autorità competenti in materia di controlli su strada, sia per i servizi di emergenza in caso di anomalie o incidenti.

 

Inoltre, secondo quanto disposto dalla sezione 5.4.4 ADR, è richiesto che lo speditore e il trasportatore conservino una copia del documento di trasporto ADR per un periodo minimo di tre mesi.

 

In assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Autorità competente (MIT) e viste le recenti disposizioni circa le modalità da adottarsi in previsione di malfunzionamenti informatici del sistema RENTRI relativi ad xFIR, si consiglia cautelativamente a speditori e trasportatori ADR di disporre di una copia cartacea del FIR digitale (xFIR). Questa, costituendo documento di trasporto ADR, dovrà essere tenuta dal trasportatore nella cabina di guida durante l’intero tragitto ed essere poi conservata dallo stesso per un periodo di tre mesi. Parimenti, un’ulteriore copia cartacea dovrà essere conservata dallo speditore per il medesimo periodo.

 

 

Per ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti, rimane a disposizione il Settore Sicurezza Merci di Alfa Solutions.

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