Il nuovo Regolamento “Macchine” 2023/1230/UE

Iniziato il conto alla rovescia

17/03/2026

Tempo di lettura: 3min

Il 20 gennaio 2027, tra circa 11 mesi, entrerà in vigore il Regolamento Macchine 2023/1230/UE, che sostituirà la Direttiva Macchine 2006/42/CE. Si tratta di una data non così vicina ma, considerata l’importanza delle macchine nel mondo del lavoro (e della sicurezza sul lavoro), riteniamo importante iniziare a pensare a questo appuntamento.

 

Il nuovo Regolamento, che sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri, e non richiederà un recepimento nazionale, non nasce per correggere criticità della Direttiva, ma per adeguare il quadro normativo a un contesto tecnologico profondamente cambiato, caratterizzato da macchine sempre più digitali, connesse e basate su software.

 

Riportiamo di seguito alcune delle novità più significative rispetto alla direttiva attualmente in vigore:

 

  •  il Regolamento si applica, oltre che alle macchine nuove, anche ai prodotti che hanno subito modifiche sostanziali. Si intendono le modifiche che non sono previste dal fabbricante, che influenzano la sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente in modo da richiedere dispositivi di protezione aggiuntivi. Il soggetto che apporta tali modifiche deve soddisfare tutti gli obblighi previsti dal Regolamento per i fabbricanti. Quindi il Regolamento chiarisce quando una modifica (fisica o digitale) comporta la necessità di una nuova valutazione della conformità, superando molte delle zone grigie che caratterizzavano la Direttiva.
  • Nel nuovo Regolamento sono state introdotte le figure dell’importatore e del distributore. L’importatore è il soggetto che immette sul mercato dell’Unione europea un prodotto proveniente da un paese terzo, mentre il distributore è un soggetto, diverso dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto. L’importatore si assicura che il fabbricante abbia espletato le appropriate procedure per la valutazione della conformità del prodotto e indica sul prodotto il proprio nome e indirizzo (l’importatore diventa, di fatto, responsabile della conformità del prodotto e ne risponde in prima persona). I distributori devono invece verificare che il prodotto sia correttamente identificato (compresi i riferimenti del fabbricante e dell’eventuale importatore) e accompagnato dalla documentazione necessaria e nella dovuta diligenza nel trasporto e conservazione del prodotto in modo da non comprometterne la conformità ai requisiti di sicurezza.
  • Nella definizione di componente di sicurezza sono stati introdotti anche i componenti digitali, compreso il software. Il software che svolge funzioni di sicurezza immesso sul mercato separatamente dovrà quindi essere marcato CE ai sensi del Regolamento “macchine” ed essere accompagnato da una dichiarazione di conformità UE e, per quanto necessario, da istruzioni per l’uso.
  • La lingua delle informazioni e della documentazione (istruzioni per l’uso, dichiarazione di conformità UE, interfacce uomo/macchina, avvertenze) dovrà essere facilmente comprensibile agli utilizzatori e alle autorità di sorveglianza del mercato e dovrà essere definita da ogni Stato membro.
  • La documentazione potrà essere fornita in formato digitale, ad es. su un sito internet; in questo caso, il fabbricante dovrà indicare sulla macchina e sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento come accedere alle istruzioni digitali, presentare le istruzioni in un formato che consenta all’utilizzatore di stamparle e salvarle su un dispositivo elettronico in modo che possa accedervi in qualsiasi momento.
  • Il Regolamento si applica ai sistemi che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale per gli aspetti che riguardano le possibili influenze sulla sicurezza delle macchine.
  •  Nei requisiti essenziali di sicurezza applicabili alle macchine mobili sono state inserite parti specifiche per le macchine mobili autonome, ovvero senza guidatore
  • Ampio spazio è stato dedicato al ruolo del software, che nel Regolamento viene riconosciuto come parte integrante della macchina e, in alcuni casi, come componente di sicurezza. Il Regolamento introduce nuovi requisiti essenziali di sicurezza relativi alla protezione contro la manipolazione, includendo per la prima volta in modo esplicito aspetti di cybersecurity quando rilevanti per la sicurezza.
  • Il requisito essenziale di sicurezza relativo ai rischi dovuti agli elementi mobili è stato modificato per tenere conto delle nuove soluzioni da adottare per garantire la sicurezza delle persone in applicazioni collaborative (cobot), tenendo in considerazione anche gli aspetti di stress psicologico che queste situazioni lavorative possono arrecare.
  • La dichiarazione CE di conformità è stata sostituita da una dichiarazione di conformità UE, in linea con il nuovo quadro legislativo. Quando ad un prodotto si applicano più atti dell’Unione europea deve essere redatta un’unica dichiarazione di conformità UE che li racchiude tutti.
  •  L’allegato IV della direttiva 2006/42/CE, con l’elenco dei prodotti considerati ad alto rischio, è diventato l’allegato I del nuovo Regolamento. Rispetto al precedente elenco, sono stati aggiunti i prodotti con comportamento auto-evolutivo (basato sull’apprendimento automatico). Per sei categorie di prodotti (considerati più pericolosi), es. i ponti sollevatori per veicoli, sarà sempre necessario l’intervento di un organismo notificato (come accadeva prima dell’entrata in vigore dell’attuale direttiva 2006/42/CE)

 

In conclusione, il Regolamento 2023/1230/UE non rappresenta una semplice revisione formale della Direttiva Macchine, ma introduce un cambio di paradigma: dalla sicurezza di macchine “statiche” alla gestione della sicurezza di macchine che evolvono nel tempo. Anche per gli utilizzatori (non solo per i fabbricanti) questo significa una maggiore attenzione a software, modifiche, integrazione di macchine e gestione documentale, con l’obiettivo di mantenere la sicurezza sotto controllo lungo tutto il ciclo di vita della macchina.

 

Per ulteriori approfondimenti e chiarimenti, rimangono a disposizione i Consulenti Alfa Solutions di area Sicurezza Impianti e Attrezzature 0522 550905

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