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Salute e Sicurezza sul lavoro
LEGGE 11 marzo 2026, n. 34
Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
(26G00050) (GU Serie Generale n.68 del 23-03-2026)
Pubblicata l’11 marzo 2026 ed entrata in vigore il 7 Aprile 2026
La legge sulle PMI 2026 interviene sul D.Lgs. 81/2008 introducendo misure concrete per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto nelle piccole imprese.
Di seguito sono riportati gli articoli rilevanti:
All’articolo 10 vengono previsti modelli semplificati di gestione della sicurezza, elaborati dall’INAIL entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, pensati per ridurre la complessità degli adempimenti senza ridurre la tutela dei lavoratori.
Sempre nello stesso articolo si precisa che l’addestramento deve essere effettuato da personale esperto e svolto sul luogo di lavoro; deve riguardare l’utilizzo di macchine, attrezzature, sostanze e dispositivi di protezione individuale (DPI). È inoltre ammesso il supporto di simulazioni e tecnologie di realtà virtuale, fermo restando l’obbligo di registrare tutte le attività svolte.
L’articolo 11 riguarda il lavoro agile: il datore di lavoro deve fornire annualmente ai lavoratori in smart working un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione, obbligo già previsto dalla Legge n. 81/2017, ora inserito all’interno del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza).
Tale collocazione comporta un cambiamento sostanziale sotto il profilo sanzionatorio: l’omissione, la mancata consegna, l’incompletezza o il mancato aggiornamento dell’informativa espongono ora il datore di lavoro a sanzioni penali direttamente applicabili dagli organi di vigilanza.
L’informativa deve essere redatta in forma scritta e consegnata al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con cadenza almeno annuale. Essa deve individuare in modo chiaro i rischi connessi alla modalità di lavoro agile e le relative misure di prevenzione. In tale ambito assume particolare rilievo il tema dell’utilizzo dei videoterminali, che rappresenta il principale fattore di rischio nello svolgimento della prestazione da remoto, con riferimento ai possibili effetti sulla vista, sull’apparato muscolo-scheletrico, sull’affaticamento fisico e mentale e sulle condizioni ergonomiche della postazione di lavoro.
Va inoltre ricordato che, nel contesto del lavoro agile, la sicurezza si fonda su un modello di responsabilità condivisa: accanto agli obblighi del datore di lavoro, permane in capo al lavoratore il dovere di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione indicate, contribuendo attivamente alla gestione dei rischi connessi all’attività svolta al di fuori dei locali aziendali.
Corte di Cassazione - Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 dicembre 2025, n. 32659
Illegittimità della somministrazione di lavoro per carente valutazione dei rischi: necessità di un DVR specifico per i lavoratori somministrati e costituzione del rapporto con l’utilizzatore
Pubblicata il 15 dicembre 2025
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 32659 del 15 dicembre 2025, ha chiarito che la somministrazione di lavoro è illegittima quando non viene effettuata una valutazione dei rischi specifica per i lavoratori somministrati. In particolare, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) generale dell’azienda utilizzatrice non è sufficiente: occorre predisporre una valutazione dedicata che tenga conto delle caratteristiche dei lavoratori temporanei e delle mansioni effettivamente svolte nel contesto lavorativo.
La pronuncia ribadisce che, pur essendo costituito un rapporto contrattuale tra somministratore e utilizzatore, l’obbligo di garantire la sicurezza ricade anche sull’utilizzatore. La mancata predisposizione di una specifica valutazione per i lavoratori somministrati costituisce una violazione grave della normativa sulla sicurezza sul lavoro, con possibili conseguenze sia di natura civile che amministrativa.
Questa sentenza ha un rilevante impatto operativo per tutte le aziende che impiegano lavoratori somministrati. È fondamentale adeguare le procedure interne e la documentazione di sicurezza per tutti i lavoratori presenti in azienda o in cantiere, a prescindere dalla tipologia contrattuale, al fine di ridurre il rischio di contestazioni e sanzioni.
Per eventuali approfondimenti restano a disposizione i consulenti Alfa Solutions del settore Salute e Sicurezza sul lavoro 0522 550905