Bando Regione

Emilia-Romagna

07/04/2026

Tempo di lettura: 2min

Restrizione REACH n. 78 introdotta dal Regolamento (UE) 2023/2055 e relativi obblighi

 

Il Regolamento (UE) 2023/2055 ha inserito la restrizione n. 78 nell’Allegato XVII del REACH. Tale restrizione riguarda le microparticelle di polimeri sintetici (SPM - Synthetic Polymer Microparticles) definite dal REACH come polimeri solidi contenuti in particelle o costituenti particelle delle quali almeno l’1 % in peso ha dimensioni ridotte (ad es. granuli plastici di diametro uguale o inferiore a 5 mm spesso utilizzati per attività di stampaggio plastiche).

 

La restrizione vieta l’immissione sul mercato di tali microparticelle, salvo alcune deroghe tra cui l’utilizzo presso siti industriali o in prodotti destinati a professionisti o consumatori i quali risultino già coperti da specifiche normative (ad es. medicinali, fertilizzanti, alimenti, ecc.) oppure per cui il rischio di rilascio ambientale sia stato valutato come ridotto (ad es. microparticelle contenute in mezzi tecnici o destinate ad essere convertite o inglobate in forme non più facilmente disperdibili).

 

Qualora la fabbricazione o l’utilizzo di SPM sia consentito dalle deroghe di cui sopra, è comunque necessario (salvo alcuni casi) trasmettere all’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) alcune informazioni sull’attività svolta nell’anno di esercizio precedente entro il 31 maggio di ogni anno.

La prima scadenza è riferita ai fabbricanti e gli utilizzatori di microparticelle sotto forma di pellet, fiocchi e polveri utilizzati come materie prime nella fabbricazione di plastica presso siti industriali, i quali dovranno trasmettere un report entro il 31 maggio 2026.

 

Il report prevede la trasmissione di alcune informazioni, tra cui, ad esempio, la stima delle quantità di SPM rilasciate nell’ambiente (compresa la fase di trasporto), tipologia dei polimeri, funzioni tecniche svolte, ecc.

La disciplina sanzionatoria relativa al mancato adempimento agli obblighi relativi a questa come alle altre restrizioni previste dal Regolamento REACH è ricompresa nel D.Lgs. 133/2009. In particolare, l’art. 16 di tale decreto prevede, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’arresto fino a tre mesi o un'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

 

Il Settore Sicurezza Merci di Alfa Solutions offre alle imprese un servizio di assistenza al fine di adempiere gli obblighi previsti dalla presente restrizione. Data la scadenza ravvicinata per l’invio del primo report, invitiamo i clienti interessati a contattare il Settore quanto prima. 0522 550905

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